Al comma 1, dopo il capoverso 4-quinquies, aggiungere i seguenti:
4-quinquies. 1. Negli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, la soppressione di eventuali punti di erogazione non è consentita se il tempo di percorrenza dal punto di aggregazione risulta superiore a 20 minuti.