Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:
Art. 2-quinquies.
1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire di rinegoziare o rifinanziare i titoli emessi con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza con indebitamento che preveda modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi e poter nel contempo estinguere le connesse operazioni derivate, la valutazione dell'opportunità della rinegoziazione o rifinanziamento è effettuata avendo riguardo prevalentemente all'opportunità della riduzione del rischio a carico degli enti, anche rispetto alla valutazione di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ferma restando la realizzazione delle stesse a condizioni di mercato, nel rispetto del principio di economicità».