stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2-quater.021. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1891

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2008  [ apri ]
2-quater.021.
inammissibile

Dopo l'articolo 2-quater, aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Soppressione dell'Imposta Comunale mediante detrazione ai fini IRPEF).

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: «Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale» le parole: «del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.» sono sostituite dalle seguenti: «sono escluse le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in proprietà dei soggetti incapienti che non possono usufruire della detrazione dall'imposta lorda ai fini IRPEF.»;
b) il comma 2-ter è soppresso.

2. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per oneri, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae in misura forfetaria l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili dovuta in ragione d'anno per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale detrazione non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9».

3. Al decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 24 luglio 2008, l'articolo 1 è soppresso.
4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.728 milioni di euro, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al comma 345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli intermediari comunicano, entro il 31 dicembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998, alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento».
5. Al medesimo articolo 1, della legge 23 dicembre 2008, n. 266, dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:
«345-bis. Entro il 31 dicembre 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti "dormienti" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che alla data del 30 giugno 2008 risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X».