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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.14. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1891

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2008  [ apri ]
1.14.
inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 1, comma 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: «Nelle more della definizione delle norme di attuazione di cui al comma 831, a decorrere dal 2008, è riconosciuta la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; la suddetta percentuale viene retrocessa alla Regione simmetricamente all'incremento della misura del concorso alla spesa sanitaria della stessa, di cui al comma 830, rispetto a quella prevista dall'articolo 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o nella maggiore misura che sarà determinata con le norme di attuazione dello Statuto che prevedono il completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana.

ident. 1.21.