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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.5. in Assemblea riferita al C. 1891

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/12/2008  [ apri ]
3.5.

Al comma 1, dopo il capoverso 4-quinquies, aggiungere il seguente:
«4-quinquies.1. In caso di soppressione di punti di erogazione le regioni sono tenute a corrispondere agli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, i maggiori oneri sostenuti per il trasporto degli alunni al nuovo punto aggregante».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».