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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2-quater.025. in Assemblea riferita al C. 1891

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/12/2008  [ apri ]
2-quater.025.
inammissibile

Dopo l'articolo 2-quater, aggiungere il seguente:
Art. 2-quinquies. - (Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). - 1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, contratti per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. Tale norma deve intendersi nel senso che la durata massima di ogni operazione di indebitamento o di rifinanziamento o rinegoziazione posta in essere dagli enti ivi indicati non può eccedere, in ogni momento, i trent'anni. Le disposizioni del presente comma avranno effetto per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo, ove antecedente, quanto previsto per i derivati».