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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2-quater.022. in Assemblea riferita al C. 1891

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/12/2008  [ apri ]
2-quater.022.
inammissibile

Dopo l'articolo 2-quater, aggiungere il seguente:
Art. 2-quinquies. - (Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). - 1. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. I beni immobili individuati ai sensi del comma 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso ai fondi cui al comma 8 o alle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con una o più delibere dell'organo di governo degli enti di cui al comma 1, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione delle predette delibere produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore dei fondi di cui al comma 8 o delle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a seconda del caso. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura».