Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «il Consiglio dei Ministri» fino a: «rapporti con le regioni» con le seguenti: «il Commissario ad acta».
Conseguentemente:
alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La nomina a commissario ad acta, nonché a subcommissario, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento.;
dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 3 dell'articolo 79 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.