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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.01. in Assemblea riferita al C. 1891

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/12/2008  [ apri ]
1.01.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1 - (Anticipazione di risorse alla regione Abruzzo per il risanamento strutturale del servizio sanitario regionale). - 1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46 è aggiunto il seguente:
«46-bis. L'anticipazione di cui al comma 46 è riconosciuta, altresì, alla Regione Abruzzo nel limite di un ammontare non superiore a 300 milioni di euro. Tale somma è erogata alla Regione Abruzzo previa rinegoziazione del Piano di rientro stipulato con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. A tal fine, la Regione Abruzzo conferma l'obbligo al risanamento strutturale del servizio sanitario regionale procedendo, altresì, alla ristrutturazione delle nuove passività emerse tra la data della stipula del Piano di rientro e quella di rinegoziazione del medesimo Piano. La regione Abruzzo, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, è tenuta a restituire, in un periodo non superiore atrenta anni, le risorse complessivamente ricevute. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli di bilancio dello Stato».
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti in termini indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni".