(Non sono comprese quelle ritirate e dichiarate inammissibili)
ART. 1.
(Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio).
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli imballaggi usati e i rifiuti di imballaggio conferiti ai sensi del presente articolo concorrono al calcolo degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123. I quantitativi conferiti sono conteggiati sulla base degli indennizzi forfetari posti a carico del CONAI.