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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.6.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1857

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/11/2008  [ apri ]
3.6.
inammissibile

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Fondo per il finanziamento dei premi di produttività per le forze dell'ordine).

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il «Fondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttività per le forze dell'ordine», destinato a finanziare i premi di produttività per le forze dell'ordine impegnate in operazioni e attività di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata, le cui modalità operative sono disciplinate da un regolamento del Ministro dell'interno, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il funzionamento del fondo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1.473.000 per l'anno 2010.
2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutati in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 1.473.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:
Ministero dell'interno:
2008: 1.000.000
2009: 1.000.000
2010: -;
Ministero della salute:
2008: -;
2009: -;
2010: 1.473.000
Totale:
2008: 1.000.000;
2009: 1.00000;
2010: 1.473.000

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».