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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.02.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1857

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/11/2008  [ apri ]
3.02.
inammissibile

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.01.
(Misure per fronteggiare la criminalità organizzata).

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il «Fondo per le indagini in materia di criminalità organizzata», destinato all'acquisto di risorse e mezzi per l'espletamento di indagini di polizia giudiziaria in materia di criminalità organizzata, le cui modalità operative sono disciplinate da un regolamento del Ministro dell'interno, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il funzionamento del fondo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutata in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:
Ministero dell'interno:
2008: 1.000.000;
2009: 1.000.000;
2010: -;
Ministero della salute:
2008: -;
2009: -;
2010: 1.000.000;
Totale:
2008: 1.000.000;
2009: 1.000.000;
2010: 1.000.000.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 2, sostituire le parole da: la spesa, fino alla fine del comma, con le seguenti: la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2008, di euro 36.500.000 per l'anno 2009, di euro 39.470.000 per l'anno 2010 e di euro 20.075.000 a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 destinati alla costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione e sostituire la tabella con la seguente:
Ministero della giustizia:
2008: -;
2009: 7.193.000;
2010: 11.212.000;

Ministero dell'interno:
2008: 2.000.000;
2009: 29.307.000;
2010: 19.785.000
Ministero della salute:
2008: -;
2009: -;
2010: 8.473.000;
Totale:
2008: 2.000.000;
2009: 36.500.000;
2009: 39.470.000.