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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.04.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1857

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/11/2008  [ apri ]
2.04.
inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-01.
(Misure per l'efficienza della giustizia).

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, per favorire la piena funzionalità dell'amministrazione della giustizia, al Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato: «Fondo unico giustizia», sono altresì devolute le somme di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, determinati in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.