Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-01.
(Misure per l'efficienza della giustizia).
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, per favorire la piena funzionalità dell'amministrazione della giustizia, al Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato: «Fondo unico giustizia», sono altresì devolute le somme di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, determinati in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.