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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.3.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1857

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/11/2008  [ apri ]
3.3.
inammissibile

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Misure per favorire la funzionalità delle strutture necessarie all'amministrazione della giustizia).

1. Al fine di migliorare la funzionalità delle strutture necessarie all'amministrazione della giustizia e della pubblica sicurezza, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2008, di euro 37.500.000 per l'anno 2009, di euro 40.470.000 per l'anno 2010 e di euro 20.075.000 a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti in euro:
Ministero della giustizia:
2008: -;
2009: 7.193.000;
2010: 11.212.000;
2011: 290.000;
Ministero dell'interno:
2008: 3.000.000;
2009: 30.307.000;
2009: 19.785.000;
2009: 19.785.000;
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:
2008: -;
2009: -;
2010: 9.473.000;
2011: -;
Totale:
2008: 3.000.000;
2009: 37.500.000;
2010: 40.470.000;
2011: 20.075.000.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.