Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Ai fini della localizzazione delle strutture di cui al comma 1, si provvede sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed i sindaci dei comuni interessati. La realizzazione delle opere è effettuata nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici e tutela ambientale, nonché delle competenze regionali in materia di governo del territorio, edilizia e urbanistica».