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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.03.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1857

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/11/2008  [ apri ]
2.03.
inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-01.
(Misure per fronteggiare la criminalità organizzata).

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il «Fondo per le indagini in materia di criminalità organizzata», destinato all'acquisto di risorse e mezzi per l'espletamento di indagini di polizia giudiziaria in materia di criminalità organizzata, le cui modalità operative sono disciplinate da un regolamento del Ministro dell'interno, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il funzionamento del fondo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma l, determinati in curo 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.