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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2-bis.6.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1857

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/11/2008  [ apri ]
2-bis.6.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure a tutela delle vittime dei reati di tipo mafioso).

1. È disposto, in via straordinaria, l'incremento, per un importo pari a cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, determinati in euro cinque milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.