stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.1.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1857

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/11/2008  [ apri ]
1.1.

Al comma 1 premettere i seguenti:
01. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) per dati relativi al traffico: qualsiasi dato trattato ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione ivi compresi i dati necessari per identificare l'origine e la destinazione della comunicazione, ivi compresi la URL (Uniform Resource Locator) e l'IP Address (indirizzo IP), il percorso, l'orario (GMT), la data, la dimensione, la durata e il tipo di servizio implicito, nonché ogni altro dato necessario per identificare l'abbonato o l'utente»;
b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) per «contenuto delle comunicazioni»: le informazioni scambiate tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica. Ai fini del presente decreto legislativo, non costituiscono contenuto della comunicazione i dati relativi al traffico di cui alla lettera b);».

01-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 2, dopo il capoverso 2.1» aggiungere, in fine, il seguente: «2.1-bis. Ogni altro dato di traffico necessario all'individuazione della fonte della comunicazione, nei casi in cui gli operatori di comunicazione elettronica non possano procedere all'univoca assegnazione dell'indirizzo di protocollo internet (IP) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);».