Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. - (Modifiche al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata). - 1. All'articolo 61, comma 23, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le parole: «da destinare all'entrata deibilanci delle regioni ove sono state poste in essere prevalentemente le attività criminose sanzionate».