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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3-bis.020. in Assemblea riferita al C. 1857

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2008  [ apri ]
3-bis.020.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
Art. 3-ter. - (Misure per il miglioramento dei servizi di tutela dei diritti fondamentali delle persone trattenute nei centri di identificazione ed espulsione). - 1. Al fine di migliorare la tutela dei diritti fondamentali delle persone trattenute presso i centri di identificazione ed espulsione di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con particolare attenzione ai servizi di informazione ed orientamento sulla normativa vigente e sui diritti dello straniero, ai servizi di assistenza psico-sociale con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili, ai minori stranieri non accompagnati e ai servizi di assistenza e protezione rivolti agli stranieri richiedenti asilo, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2008, di 1.000.000 di euro per l'anno 2009 e di 2.000.000 di euro per gli anni 2010 e 2011.
2. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno provvede all'attuazione delle finalità di cui al comma 1, anche per mezzo di forme di collaborazione con gli enti locali nel cui territorio sono ubicati i centri, con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, con associazioni ed enti di comprovata affidabilità ed esperienza in materia di immigrazione e di tutela dei diritti dei migranti, con particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati. Tali interventi, che possono comprendere anche iniziative di monitoraggio sullo stato dei servizi rivolti alle persone trattenute, sono da considerarsi migliorativi rispetto agli interventi di ordinaria gestione dei suddetti centri e da essi vanno tenuti distinti, anche per ciò che attiene l'individuazione dei soggetti, che non possono essere individuati tra coloro che svolgano le ordinarie funzioni di gestione dei centri.
3. Il Ministero dell'interno provvede all'emanazione di linee guida che disciplinino gli interventi di cui al comma 1 salvaguardando quanto più possibile il carattere di indipendenza e competenza dell'operato dei soggetti di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'interno riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre 2009 ed entro il 31 dicembre 2010 sullo stato dei servizi di cui al comma 1 e sull'efficacia degli interventi migliorativi realizzati.