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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3-bis.1. in Assemblea riferita al C. 1857

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/11/2008  [ apri ]
3-bis.1.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: per le attività di udienza fino alla fine del comma con le seguenti: per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non può essere corrisposta più di un'indennità al giorno, salvo quanto previsto al successivo comma 1-bis.
1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di 50,00 euro per ogni procedimento civile o penale definito con sentenza o con decreto penale di condanna e per ogni causa civile definita con estinzione o cancellazione dal ruolo.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di euro 196,00 per ogni udienza e per ogni altra attività d'ufficio diversa dall'udienza. Non può essere corrisposta più di un'indennità al giorno.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'ammontare delle indennità previste dai commi precedenti è adeguata ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nel triennio precedente».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Non sono ripetibili le somme corrisposte sulla base dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal comma 1.