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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2-quinquies.023. in Assemblea riferita al C. 1857

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/11/2008  [ apri ]
2-quinquies.023.
inammissibile

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. - 1. Ferma restando l'attività amministrativa volta all'affidamento e all'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, prevista dalla normativa comunitaria e dal nuovo codice degli appalti pubblici da parte delle stazioni appaltanti, a decorrere dalla data di scioglimento e per un periodo non inferiore a 36 mesi, i comuni e le province sciolte a seguito di infiltrazioni e condizionamenti malavitosi ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, acquisiscono lavori, servizi e forniture previo ricorso a centrale di committenza individuata nella prefettura competente per territorio.