Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 2-sexies. - (Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata). - 1. All'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «del comune» sono aggiunte le seguenti: «, della provincia e della regione».