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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.1. in XI Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 06/04/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
2.1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Imposta sostitutiva sui trattamenti pensionistici in favore dei superstiti).

1. I trattamenti pensionistici in favore dei superstiti delle forme pensionistiche obbligatorie sono soggetti a un'imposta sostitutiva pari al 20 per cento.
2. I redditi derivanti dai trattamenti pensionistici di cui al comma 1 del presente articolo sono esclusi dalla base imponibile ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.