Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Imposta sostitutiva sui trattamenti pensionistici in favore dei superstiti).
1. I trattamenti pensionistici in favore dei superstiti delle forme pensionistiche obbligatorie sono soggetti a un'imposta sostitutiva pari al 20 per cento.
2. I redditi derivanti dai trattamenti pensionistici di cui al comma 1 del presente articolo sono esclusi dalla base imponibile ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.