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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.2. in XI Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 06/04/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
1.2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Dopo il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è inserito il seguente: «L'aliquota percentuale della pensione da liquidare al coniuge superstite è elevata al 100 per cento quando nell'anno di decorrenza il beneficiario risulta sprovvisto di redditi di qualsiasi natura».