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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.01. in XI Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 06/04/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
1.01.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Cumulo dei trattamenti pensionistici ai superstiti).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.
2. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del comma 41 dell'articolo 1 è soppresso;
b) la Tabella F è abrogata.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 4 e 5.
4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di Cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti.

5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 4, devono derivare risparmi non inferiori a 5.700.000,00 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Tabella A

Riduzione della pensione ai superstiti in caso di cumulo con altri redditi
Reddito del superstiteRiduzione percentuale
Fino a 5 volte il trattamento minimo Inps0
Tra le 5 e le 8 volte il trattamento minimo Inps25
Tra le 8 volte e le 10 volte il minimo Inps40
Oltre le 10 volte il minimo Inps50