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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.50. in XI Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 06/04/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/01/2012  [ apri ]
3.50.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, applicando all'importo complessivo derivante dalla loro sommatoria, in quota parte, le relative riduzioni percentuali per ciascuno degli scaglioni di reddito indicati nell'allegata tabella F, ferma restando la corresponsione totale del trattamento ai superstiti per gli importi derivanti dalla sommatoria del reddito diretto del beneficiario con il trattamento medesimo inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS».
3. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla tabella F di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Allegato 1 - Tabella F

Tabella relativa agli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario

Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo inferiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaioTrattamento ai superstiti corrisposto in misura integrale
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore a 5 ed inferiore a 7 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaioPercentuale del trattamento di reversibilità pari all'85 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 5 volte il trattamento minimo
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore a 7 volte ed inferiore a 9 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaioPercentuale del trattamento di reversibilità pari al 75 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 7 volte il trattamento minimo
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore oltre 9 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaioPercentuale del trattamento di reversibilità pari al 50 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 9 volte il trattamento minimo
Il Relatore