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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.10. in XI Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 06/04/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/01/2012  [ apri ]
4.10.

Al comma 1, sostituire le parole da: confluiscono fino alla fine del comma con le seguenti: sono destinate all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: Al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati i seguenti periodi: «Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1o gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi».

Il Relatore