Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Cumulo del trattamento pensionistico ai superstiti con i redditi del beneficiario).
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario».
2. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogata.