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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.2. in XI Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 06/04/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
3.2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Cumulo del trattamento pensionistico ai superstiti con i redditi del beneficiario).

1. All'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario».
2. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogata.