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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.1. in XI Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 06/04/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
3.1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 1, comma 41 della legge n. 335 del 1995).

1. All'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, sono abrogate le seguenti parole: «nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti».
2. È conseguentemente abrogata la tabella F allegata alla suddetta legge n. 335 del 1995.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, si provvede mediante appositi stanziamenti da iscrivere annualmente nella legge di stabilità.