Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Dopo il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è inserito il seguente: «L'aliquota percentuale della pensione da liquidare al coniuge superstite è elevata al 100 per cento quando nell'anno di decorrenza il beneficiario risulta sprovvisto di redditi di qualsiasi natura».