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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.02. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 13/11/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/12/2012  [ apri ]
9.02.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 10.

  1. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2012, n. 311, le parole: «senza diritto di detrazione» sono soppresse.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».