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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.2. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 13/11/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/12/2012  [ apri ]
1.2.

  Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   b-bis) dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono aggiunti i seguenti:
  «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni in cui è svolta la raccolta e la coltivazione dei tartufi freschi o conservati, nel rispetto dei princìpi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge, provvedono a disciplinare con propria legge il rilascio di una apposita autorizzazione per lo svolgimento delle attività indicate dalla presente legge.

  I soggetti titolari dell'autorizzazione di cui al precedente comma, in caso di vendita del tartufo fresco o conservato sia raccolto che coltivato, sono comunque obbligati a emettere regolare fattura soggetta a ritenuta d'acconto, nonché ai successi adempimenti fiscali, previsti dalla normativa vigente».