Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10.
1. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2012, n. 311, le parole: «senza diritto di detrazione» sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».