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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.2. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 13/11/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/12/2012  [ apri ]
4.2.

  Dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) i commi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
  «Sono definiti tartufi coltivati i corpi fruttiferi la cui produzione è conseguente alla diretta piantumazione e coltivazione di piante inoculate con spore tartufigene e mantenute produttive con idonee cure all'apparato radicale ed epigeo della pianta micorrizata.
  I tartufi coltivati sono prodotti agricoli e la coltivazione, la produzione e la vendita di tartufi coltivati è attività agricola così come definita dall'articolo 2135 del codice civile a partire dalla fase di impianto e allevamento della tartufaia coltivata.
  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede per i seguiti di competenza ad adeguare la classificazione dei prodotti agricoli nazionali ed europei includendo il tartufo coltivato al fine di poter attivare le conseguenti azioni di promozione, controllo, fiscalizzazione a valere sulla programmazione agricola comunitaria, nazionale e regionale e presso il Ministero dell'economia e delle finanze».

  Conseguentemente, alla lettera b):
   al primo capoverso, sostituire la parola: provvedono con le parole: possono provvedere;
   al secondo capoverso, sostituire le parole: tartufaie coltivate o controllate con le seguenti: tartufaie controllate.