Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
b-bis) dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono aggiunti i seguenti:
«Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni in cui è svolta la raccolta e la coltivazione dei tartufi freschi o conservati, nel rispetto dei princìpi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge, provvedono a disciplinare con propria legge il rilascio di una apposita autorizzazione per lo svolgimento delle attività indicate dalla presente legge.
I soggetti titolari dell'autorizzazione di cui al precedente comma, in caso di vendita del tartufo fresco o conservato sia raccolto che coltivato, sono comunque obbligati a emettere regolare fattura soggetta a ritenuta d'acconto, nonché ai successi adempimenti fiscali, previsti dalla normativa vigente».