Sostituire l'articolo 3 con il seguente:
Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 2622-bis del codice civile).
1. Dopo l'articolo 2622 è inserito il seguente:
«Art. 2622-bis. — (Circostanza aggravante). — Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave danno ai soci, ai creditori o alla società, la pena è aumentata.».