All'articolo 2, comma 1, sostituire le lettera a) e b) con le seguenti lettere:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(False comunicazioni nelle società quotate e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari)»;
b) il primo comma è sostituito dal seguente:
a) «Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società con azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in inganno i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a sei anni)»;”.