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Legislatura XVI

Proposta emendativa Dis.1.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1772

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2008  [ apri ]
Dis.1.1.
inammissibile

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2009, un decreto legislativo diretto a modificare l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006 secondo il principio e il criterio direttivo di cui al comma 3. Il decreto legislativo, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato su proposta del Ministro della giustizia.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è informato al principio e criterio direttivo secondo cui i magistrati ordinari al termine del tirocinio possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità solo in casi eccezionali per la copertura di posti di sedi disagiate rimasti vacanti per difetto di aspiranti.
4. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 6 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto del principio e criterio direttivo fissato dal comma 3, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 3 e 4, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1.