stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.2. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1762

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2008  [ apri ]
1.2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale, ovvero strumenti obbligazionari o di prestito i quali, ai sensi delle normative vigenti, siano congrui con l'obiettivo di rafforzare i coefficienti patrimoniali degli istituti bancari, deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Si ricorre alla sottoscrizione di aumenti di capitale in caso di situazioni di insolvenza o di grave crisi di liquidità, accertate dalla Banca d'Italia. La sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale, ovvero l'emissione di altri strumenti finanziari, non siano stati ancora perfezionati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi.»