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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.02. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1762

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2008  [ apri ]
1.02.
inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i parametri per l'adeguamento del livello del tasso interbancario all'effettivo costo della raccolta di denaro da parte delle banche, che comunque non potrà essere superiore alla somma del tasso stabilito dalla Banca centrale europea e di uno differenziale fisso non superiore all'1,5 per cento a carico del cliente.