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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1762

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2008  [ apri ]
1.01.
inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cui aderiscono obbligatoriamente le banche italiane che accedono alle misure di cui all'articolo 1, le modalità ed i criteri per l'accensione di conti di finanziamento agevolati, nuovi o accessori, diretti alla restituzione dei prestiti personali o finalizzati, contratti da soggetti, anche se non già titolari di conto corrente, entro il limite di 15.000 euro.
2. Le operazioni di cui al comma precedente sono esenti da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche non applicano costi nei riguardi dei clienti.