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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.01. in Assemblea riferita al C. 1762-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2008  [ apri ]
3.01.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Condizioni per l'intervento dello Stato). - 1. Le operazioni di cui all'articolo 1 possono essere effettuate a condizione che le banche beneficiarie si impegnino a garantire, attraverso apposite clausole inserite nel programma di stabilizzazione di cui al medesimo articolo 1:
a) il mantenimento, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, della disponibilità della banca a concedere crediti a prezzi di mercato a vantaggio delle imprese di piccola e media dimensione con riferimento ai volumi concessi nella media degli ultimi due anni e alla loro crescita tendenziale;
b) l'adesione della banca, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di facilitare la capacità di ripagamento dei mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza, prevedendo a tal fine l'avvicinamento del tasso di riferimento per il calcolo delle rate dei mutui a tasso variabile contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza al tasso applicato dalla BCE al rifinanziamento delle banche anziché all'Euribor,
c) l'adesione della banca, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di escludere il ricorso all'escussione delle garanzie ipotecarie per i mutuatari di abitazioni di residenza temporaneamente in difficoltà, anche promuovendo, di concerto con le autorità pubbliche competenti, schemi che permettano alle famiglie insolventi di restare nelle abitazioni acquistate in qualità di inquilini o coproprietari;
d) la modifica degli schemi di remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti apicali in modo tale da escludere nel primo anno successivo all'intervento da parte dello Stato il pagamento di parti variabili della retribuzione e di altri bonus agli amministratori esecutivi e da definire successivamente nuovi criteri per la remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti apicali tali da legare gli schemi di incentivazione alla creazione di valore a lungo termine.

2. Con i decreti di cui all'articolo 5 stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.