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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.25. in Assemblea riferita al C. 1742-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/10/2008  [ apri ]
1.25.

Al comma 10, capoverso 4-quinquies, primo periodo, sostituire le parole da: comma 2 del presente articolo fino alla fine del capoverso con le seguenti: comma 1 dell'articolo 5, pur rispondendo a preminenti interessi generali, non sono escluse dalla necessità di autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le misure comportamentali idonee a prevenire il rischiodi imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori, in conseguenza dell'operazione. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 287 del 1990. Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 139/2004, le operazioni di concentrazione che ricadessero nell'ambito di applicazione della normativa europea debbono essere notificate preventivamente alla Commissione europea.