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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.43. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 1713

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2008  [ apri ]
1713/XIII/2.43.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve interpretarsi nel senso che nel reddito dominicale dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, ancorché gli stessi fabbricati risultino iscritti, con attribuzione di separata rendita, nel catasto dei fabbricati previsto dal citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993.

ident. 2.42.