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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.37. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 1713

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2008  [ apri ]
1713/XIII/2.37.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. I tassi minimi da praticare sulle operazioni di credito agrario, a decorrere dal primo gennaio 2009, non possono ad ogni modo essere superiori al 50 per cento del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministro dell'economia e delle finanze».