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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.14. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 1713

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2008  [ apri ]
1713/XIII/2.14.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81 è sostituito dal seguente: «1-sexies. In via sperimentale per l'anno 2009 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole:
a) al punto 7, le parole «derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura»;
b) al punto 8, le parole «derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera c, del decreto 12 maggio 1992 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della Marina mercantile sono soppresse le parole: in acque dolci. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal presente, le somme stanziate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2009, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.