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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.2. in XII Commissione in sede consultiva riferita al C. 1713

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2008  [ apri ]
1713/XII/2.2.

All'articolo 2 dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:
6-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante detrazioni per oneri, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro a favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza delle persone con disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di una adeguata assistenza, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Conseguentemente:
25-bis. All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole «96 per cento» con «95 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole «97 per cento» con «96 per cento»;
c) al comma 3, sostituire le parole «96 per cento» con «95 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con «96 per cento».