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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.1. in XII Commissione in sede consultiva riferita al C. 1713

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2008  [ apri ]
1713/XII/2.1.

All'articolo 2 dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:
6-bis. Per il finanziamento di un programma di interventi a favore di persone con disabilità grave per la tutela e l'assistenza di persone disabili di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di un adeguato sostegno familiare è istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un Fondo denominato «Dopo di Noi», la cui dotazione annua è pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
6-ter. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente:
25-bis. All'articolo 82, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole «96 per cento» con «95 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole «97 per cento» con «96 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole «96 per cento» con «95 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con «96 per cento».