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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.43. in Assemblea riferita al C. 1713

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/11/2008  [ apri ]
2.43.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Per le regioni nel cui territorio insistono impianti di raffinazione dislocati in località costiere, a decorrere dal 1o gennaio 2009, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio, sono ridotte nella misura del 25 per cento da applicare sugli importi vigenti.

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

ex 2. 521.